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Campagna nazionale “Divieto di segnalazione”
Il divieto di segnalazione dello straniero in condizioni di irregolarità di soggiorno che accede ai servizi sanitari alla luce delle nuove disposizioni del cosiddetto “pacchetto sicurezza”.

Analisi giuridica
 
Il diritto ai trattamenti sanitari è tutelato dalla Costituzione (art. 32 co 1) come diritto fondamentale dell’individuo, indipendentemente dal suo status civitatis, a tutela del "nucleo irrinunciabile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazione prive di tutela, che
possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto" (v. sentenze della Corte Costituzionale n. 432 del 2005, n. 233 del 2003, n. 252 del 2001, n. 509 del 2000, n. 309 del 1999, n. 267 del 1998);

A tali principi sono altresì ispirate le disposizioni contenute nel D.L.vo n. 286 del 25 luglio 1998, che all’art. 35 co.3 dispone che “ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva“ .

In particolare il comma 5 del citato art. 35 dispone che “l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani“.

Va richiamata l’attenzione su due aspetti del testo sopra citato che permettono di evidenziare la chiara volontà del Legislatore di garantire al cittadino straniero non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno l’accesso pieno alle cure che la norma garantisce, con le limitazioni previste dal citato art. 35 co.3, in condizioni di libertà e di assenza del timore di potere essere soggetto a denunce all’autorità in ragione della sola condizione di irregolarità di soggiorno. In primo luogo l’articolato fa chiaro riferimento alla nozione di “accesso alle strutture sanitarie” intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l’insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria. In secondo luogo l’accesso alle strutture “non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità salvo i casi cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. La disposizione non prevede pertanto ipotesi derogatorie salvo quelle espressamente indicate e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso le strutture sanitarie (nonchè nei confronti del personale di polizia presente presso la struttura sanitaria che non può procedere a controlli o all’acquisizione di informazioni sui pazienti stranieri relative alla regolarità del loro soggiorno sul territorio nazionale).

La norma appare univoca nel bilanciare il diritto alla salute, quale diritto del singolo e della collettività, con il diritto alla sicurezza dei cittadini prevedendo che l’obbligo di denuncia, per fatti di reato, da parte del personale sanitario, sia limitato soltanto ai casi che possano presentare icaratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio (v. art. 365 c.p.)

Giova ricordare che appare conforme ai principi sopra indicati anche l’articolo 6, comma 2, del testo unico sull’immigrazione - come modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera g), del d.d.l. 733 di recente approvazione, che prevede una espressa esenzione dall’obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 del testo unico sull’immigrazione.

Legittimi dubbi interpretativi sono sorti in relazione alla portata applicativa delle disposizioni sopra citate in relazione all’articolo 10-bis, introdotto nel testo unico sull’immigrazione dall’articolo 1, comma 16 del d.d.l. 733 di recente approvazione che prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

Va pertanto chiarito in che modo il personale sanitario nel suo complesso, ed in specie il personale amministrativo (quest’ultimo altresì non vincolato agli obblighi di riservatezza derivanti dall’art. 10 del Codice di deontologia medica) debba da un lato rispondere all’obbligo del divieto di segnalazione di cui al citato att. 35 co.

In particolare il comma 5 del citato art. 35 dispone che “l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani“. Va richiamata l’attenzione su due aspetti del testo sopra citato che permettono di evidenziare la chiara volontà del Legislatore di garantire al cittadino straniero non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno l’accesso pieno alle cure che la norma garantisce, con le limitazioni previste dal citato art. 35 co.3, in condizioni di libertà e di assenza del timore di potere essere soggetto a denunce all’autorità in ragione della sola condizione di irregolarità di soggiorno. In primo luogo l’articolato fa chiaro riferimento alla nozione di “accesso alle strutture sanitarie” intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l’insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria. In secondo luogo l’accesso alle strutture “non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità salvo i casi cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. La disposizione non prevede pertanto ipotesi derogatorie salvo quelle espressamente indicate e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso le strutture sanitarie (nonchè nei confronti del personale di polizia presente presso la struttura sanitaria che non può procedere a controlli o all’acquisizione di informazioni sui
pazienti stranieri relative alla regolarità del loro soggiorno sul territorio nazionale). La norma appare univoca nel bilanciare il diritto alla salute, quale diritto del singolo e della collettività, con il diritto alla sicurezza dei cittadini prevedendo che l’obbligo di denuncia, per fattidi reato, da parte del personale sanitario, sia limitato soltanto ai casi che possano presentare i
caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio (v. art. 365 c.p.)

Giova ricordare che appare conforme ai principi sopra indicati anche l’articolo 6, comma 2, del testo unico sull’immigrazione - come modificato dall’articolo 1, comma 22, lettera g), del d.d.l. 733 di recente approvazione, che prevede una espressa esenzione dall’obbligo dello straniero presente di esibire il permesso di soggiorno per l’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 del testo unico sull’immigrazione.

Legittimi dubbi interpretativi sono sorti in relazione alla portata applicativa delle disposizioni sopra citate in relazione all’articolo 10-bis, introdotto nel testo unico sull’immigrazione dall’articolo 1, comma 16 del d.d.l. 733 di recente approvazione che prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Va pertanto chiarito in che modo il personale sanitario nel suo complesso, ed in specie il personale amministrativo (quest’ultimo altresì non vincolato agli obblighi di riservatezza derivanti dall’art. 10 del Codice di deontologia medica) debba da un lato rispondere all’obbligo del divieto di segnalazione di cui al citato att. 35 co.5 e dall’altro debba parimenti rispondere all’obbligo di denuncia di cui agli artt. 361 e 362 p.c. di un reato perseguibile d’ufficio di cui è venuto a
conoscenza nell’ambito delle proprie funzioni, obbligo che, come è noto, si applica a tutti coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricato di pubblico servizio.

Si intravede il concreto rischio che nei presidi sanitari pubblici e convenzionati si verifichino situazioni di confusione ed incertezza sull’applicazione delle disposizioni vigenti da parte del personale sanitario, con conseguente grave pregiudizio sul diritto di accesso alle strutture da parte del cittadino straniero non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno.

Si ritiene pertanto di dovere evidenziare quanto segue:
  1. Nonostante la nuova legge introduca il reato di ingresso e soggiorno illegale degli stranieriin Italia, il personale sanitario (medico e paramedico, amministrativi e tecnici, operatori sociali), pur rivestendo le qualifiche di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,non soggiace all'obbligo di denuncia derivante dall'art. 331 c.p.p. proprio in ragione deldivieto di segnalazione di cui all'art. 35, co. 5, D. Lvo. 286/98. Infatti risulta evidente comeil Legislatore abbia inteso mantenere pienamente in vigore tale norma, negando così, allostesso tempo, che essa possa considerarsi implicitamente abrogata dall'introduzione delreato.
  2. Il reato di immigrazione irregolare di cui all’articolo 10-bis - introdotto nel testo unicosull’immigrazione dall’articolo 1, comma 16 del d.d.l 733, è altresì classificato come unacontravvenzione (per la quale è prevista un ammenda da 5.000 a 10.000 euro) e non come un delitto
In conclusione, si sollecitano le Autorità sanitarie nazionali e regionali, a diramare chiare e tempestive disposizioni volte a confermare che l'accesso alle strutture sanitarie da parte degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno non può comportare, da parte del personale sanitario, alcun obbligo (ma neanche la facoltà) di denuncia degli stranieri in oggetto se non nei limiti di quanto disposto dal art. 35 co.5 del D.Lgs 286/98, ovvero nei casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

 
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Novita' dall'Osservatorio Italiano sulla salute globale

Il 14 marzo 2009 si e' svolta l’assemblea dei soci dell’Osservatorio italiano sulla salute globale (OISG). All’ordine del giorno vi erano numerosi argomenti, che hanno suscitato uno scambio approfondito e una interessante discussione, e il rinnovo del consiglio direttivo, con l’elezione di: Adriano Cattaneo (presidente), Nicoletta Dentico (vice presidente), Sunil Deepak (tesoriere), Patrizia Di Caccamo (segretaria), Pirous Fateh-Moghadam.


 
In libreria il nuovo rapporto di salute globale
 
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Emergenza Gaza

FIELD UPDATE ON GAZA FROM THE HUMANITARIAN COORDINATOR
14 January 2009, 1700 hours
“What I saw today was shocking. It is unacceptable to see so many wounded people. Their lives must be spared and the security of those who care for them guaranteed.”
- Jakob Kellenberger, President of the ICRC, during a visit to the Gaza Strip on 13 January
The Israeli military operation has entered its nineteenth day. Israeli air, sea and ground forces continue to surround populated areas of the Gaza Strip, and the Gaza and North Gaza Governorates remain isolated from the rest of the territory. The humanitarian crisis is intensifying and the number of Palestinian civilian casualties is increasing.
 
From Medical Aid for Palestinians

From Medical Aid for Palestinians www.map-uk.org


Al Quds Al Awda hospital are surrounded by Israeli military – and that no one is allowed to enter or exit the hospitals. Al Quds hospital is said to have been like this since 3 am this morning. Ibrahim at the European Hospital has stated that the situation there has been like this since 9:30pm last night and that the Israeli military are using white phosphorus in the area surrounding the hospital. In addition to not letting anyone enter or leave the hospitals, people in the surrounding area of the hospitals are not allowed to leave their homes.

 
Health situation in The Gaza Strip

 On 13 Jan Israeli missiles destroyed the PHC clinic (for maternal and child health) of the Near East Council of Churches in Al-Shuja’ia area. 
MSF Spain in Jerusalem and MSF Belgium in Rafah still waiting to enter Gaza.

According to the Palestinian Ministry of Health (MoH) on 14 January, at least 1011 people have been killed since 27 December, including at least 85 women and 311 children. 4650 Palestinians have been injured, including 1552 children and 652 women.

Since 27 December 2008, 13 health personnel have been killed and 22 health personnel have been injured while on duty according to reports from the health information centre of the MoH in Gaza.